LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA
La legge Finanziaria del 2008 preve la possibilità di usufruire di detrazioni d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti.
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro l'anno d'imposta, da ripartire in più rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciscuno degli interventi previsti.
Gli interventi riconosciuti dalla legge sono:
- Interventi su serramenti ed infissi
- Installazione di caldaie a condensazione
- Installazione di caldaie a biomassa
- Installazione di pompe di calore
- Interventi sulla coibentazione di pareti e coperture
- Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
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Lo Studio è presente ad Ovada e Genova ed opera in Piemonte e Liguria nelle provincie di Alessandria, Genova e Savona.
Lo Studio è in grado di seguire tutti gli adempimenti da osservare per poter usufruire della detrazione, e cioe':
- Asseverazione tecnica che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti richiesti
- Qualifica Energetica dell'edificio soggetto alle opere di riqualificazione
- Eventuale Certificazione Energetica dell'edificio
Documenti da acquisire:
- Acquisire l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato conforme ai requisiti tecnici richiesti.
L'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, deve attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dal "Decreto Edifici" 1.
Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
In particolare, nel caso di interventi sull'involucro dell'edificio, l'asseverazione deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonchè valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento.
Detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
- Acquisire e trasmettere all'ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i seguenti documenti:
- attestato di certificazione energetica contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A del "Decreto Edifici". Per alcune opere, l'attestato non è più richiesto
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E del "Decreto Edifici".
Pagamenti:
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa.
- I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale.
- I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Documenti da conservare:
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, qual'ora ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati:
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato ovvero dal produttore qualora possibile
- la ricevuta di invio tramite internet all'ENEA
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
E' bene ricordare che l'agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.